Lo scorso 21 dicembre, il G.U.P. del Tribunale Ordinario di Padova ha emesso una sentenza di non luogo a procedere in merito al reato di omissione di atti d’ufficio nei confronti di un ex dirigente comunale. Il G.U.P. ha chiarito che per configurare il delitto di cui all’art. 328 C.P., è necessario che il funzionario pubblico sia consapevole di una richiesta di intervento o di una situazione di urgenza e mantenga un atteggiamento omissivo deliberato nel non intervenire. Al giudizio penale è estranea ogni valutazione sulla tipologia e le modalità dell’intervento effettuato dal pubblico ufficiale o dai suoi sottoposti in risposta alla richiesta d’intervento o alla situazione d’urgenza, poiché tale valutazione non riguarda l’esistenza dell’omissione, ma piuttosto l’adeguatezza dell’azione intrapresa nell’esercizio della discrezionalità della Pubblica Amministrazione. È necessario, piuttosto, dimostrare che il pubblico ufficiale abbia avuto conoscenza della situazione di urgenza o della necessità d’intervento, evidenziata in un documento, e abbia intenzionalmente disatteso ai compiti di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica assegnatigli per via del suo incarico (Tribunale Ordinario di Padova, 21 dicembre, n. [numero della sentenza]).
Omissione d’atti d’ufficio: il dirigente comunale non risponde dell’adeguatezza o no della sua azione e, comunque, se non abbia effettiva conoscenza della richiesta d’intervento o della situazione d’urgenza.