Con una recente sentenza la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato il principio secondo cui “la fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico» e, più in particolare, in quella di «messa a disposizione del pubblico [delle opere degli autori] in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”.
L’arresto chiarisce quindi che il diritto di comunicazione al pubblico assume, quale espressione del diritto dell’autore di diffondere e mettere a disposizione del pubblico la propria opera con l’utilizzo dei mezzi di diffusione a distanza, un significato lato che abbraccia “tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine e, pertanto, copre qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, di tale natura, di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione”.
E’ dunque stato precisato in questo modo che la divulgazione mediante download di contenuti digitali non rientra nella diversa nozione di “distribuzione al pubblico” attesa la differenza intercorrente tra le copie digitali dematerializzate e libri/contenuti su un supporto tangibile, ove le prime non si deteriorano con l’uso, con la conseguenza che “le copie di seconda mano costituiscono perfetti sostituti delle copie nuove”. Il diritto di distribuzione – che riguarda appunto la riserva a favore dell’autore dell’opera al trasferimento della titolarità dell’opera originale o copie tangibili di essa con conseguente successivo esaurimento dei suoi diritti – afferisce invece alla copia materiale dell’opera che, una volta immessa nel circuito distributivo commerciale con il consenso o l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, non è più da quest’ultimo soggetta a controllo nei successivi passaggi di proprietà (in quanto si ritiene comunemente che l’opera incorporata in un supporto fisico si deteriori dopo il primo passaggio di proprietà), né oggetto di ulteriori diritti (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 19.12.2019, C-263/18).