Accertato lo storno illecito di dipendenti è concedibile il provvedimento cautelare con cui viene vietato alla società concorrente di utilizzare le prestazioni lavorative dei dipendenti stornati, nonché di eventuali ulteriori dipendenti già in forza presso la ricorrente, nello svolgimento di mansioni uguali e-o analoghe a quelle già svolte alle dipendenze della ricorrente ed in ogni altra equivalente ex art. 2103 c.c. In ogni caso la concorrenza sleale non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un’impresa ad un’altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività in quanto tali legittime essendo espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica, ma deve essere connotata da elementi fattuali che possano integrare l’ulteriore requisito dell’animus nocendi secondo gli indici comunemente riconosciuti. In altre parole non sono illecite le attività di concorrenza in quanto tale ma solo quelle caratterizzate dall’intenzione di danneggiare il concorrente (prevalente rispetto a quello ordinario di acquisizione di quote di mercato o di clientela sottraendole ad altri imprenditori) ovvero di acquisire conoscenze e vantaggi imprenditoriali propri di una azienda concorrente (Tribunale di Macerata, 17.07.2018).
La tutela cautelare in caso di storno illecito di propri dipendenti: Il Giudice può ordinare al concorrente di non utilizzare i lavoratori assunti per lo svolgimento di mansioni identiche o analoghe