Fallimento: Criterio Liquidazione Confermato
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03 Novembre 2020

Fallimento: Criterio Liquidazione Confermato

di MDA
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Il curatore che agisce nei confronti degli amministratori deve quantificare i danni in base alla dispersione dell'attivo e alla colpevole protrazione dell'attività produttiva

Nel caso affrontato dai Giudici di legittimità oggetto della pronuncia in esame, la Corte ha ritenuto corretto, nell’azione proposta dal curatore per la responsabilità degli amministratori nel fallimento, quantificare i danni in base alla dispersione dell’attivo e alla colpevole protrazione dell’attività produttiva che genera maggiori debiti.

In particolare, è stato evidenziato come la legittimità di tale criterio non è smentita dal fatto che l’importo oggetto di liquidazione, in tal modo quantificato, sia poi ridotto, fissandolo nella differenza tra il passivo e l’attivo fallimentare, in virtù del limite della pretesa fatta valere.

Nel caso di specie è stato quindi respinto il ricorso degli amministratori della società fallita che contestavano sia l’esistenza di una prova che il danno subito dalla società fosse collegato alle loro condotte, sia i criteri di liquidazione (Cass. civ. 08 ottobre 2020, n. 21730).

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