Con sentenza del 19.06.2018, il Tribunale di Treviso ha ritenuto di rigettare, seppur in via incidentale, l’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della Legge “antitrust” n. 287 del 1990 nell’ambito di un procedimento di revocatoria ordinaria. Il Giudice ha rilevato infatti che, in assenza “di allegazioni fattuali tali da far ritenere che le fideiussioni stipulate in data antecedente all’accertamento della Banca d’Italia del 2005 sull’illiceità dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, siano state poste in essere dalla Banca in esecuzione – in via uniforme – di un’intesa collusiva volta a realizzare “a monte” una restrizione della libertà di concorrenza” lesiva per il garante, le clausole contrattuali aventi contenuto analogo a quello di cui agli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI sono pienamente valide ed efficaci. Sostiene inoltre il Giudice Trevigiano che, anche laddove si ritenessero invalide tali clausole, per il principio di conservazione del negozio giuridico dettato dall’art. 1419 c.c., in assenza di prova del fatto che i fideiussori non avrebbero concluso il contratto senza dette clausole, la nullità delle stesse non si può estendere all’intero contratto. Questa pronuncia del Tribunale di Treviso è particolarmente significativa in quanto risulta essere uno dei primi provvedimenti giurisprudenziali in tema di nullità delle fideiussioni per violazione della Legge antitrust, successivo alla recente ordinanza n. 29810 del 12.12.2017 della Corte di Cassazione, che ha dato nuova linfa alla questione nell’ambito del contenzioso bancario. (Tribunale di Treviso, 19.06.2018, sentenza n. 1293).
Fideiussione e violazione della Legge antitrust: validità della fideiussione anche in ipotesi di nullità delle clausole 2,6,8 dello schema ABI. Principio di conservazione del negozio giuridico.