La Cassazione ribadisce il suo orientamento in materia di estensione alle s.p.a. dell’ambito di applicazione della regola, stabilita dall’art. 2467 C.C. espressamente per le sole s.r.l., sulla postergazione dei finanziamenti eseguiti dai soci in una situazione di crisi. Nel richiamare il proprio precedente (Cassazione, 7 luglio 2015, n. 14056) la Cassazione stabilisce che la regola di cui all’art. 2467 C.C. è applicabile alla società per azioni ogniqualvolta la società sia organizzata in modo tale da consentire al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2476 C.C., in modo che egli sia in grado di riconoscere l’esistenza di una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto: è questa infatti la situazione che è posta a fondamento della regola della postergazione delle ragioni del socio finanziatore rispetto a quelle dei creditori sociali. (Corte di Cassazione, 20.06.2018, n. 16291).
Cassazione conferma estensione regola postergazione finanziamenti alle società per azioni organizzate con informazioni equiparabili alle s.r.l.