Il semplice elenco dei nominativi di clienti e i relativi indirizzi fisici e virtuali, che sia privo di ulteriori informazioni qualificanti del singolo cliente, non costituisce segreto aziendale ex artt. 98-99 C.p.i., stante la mancanza di uno specifico valore economico nell’esercizio dell’attività imprenditoriale dei dati in questione, considerata tra l’altro la facilità di una loro autonoma elaborazione; per tale ragione la sottrazione dell’elenco ed il suo successivo utilizzo non autorizzati potranno al più costituire, laddove ne ricorrano i presupposti, atto di concorrenza sleale non interferente con diritti di proprietà intellettuale.
L’espressa riserva contenuta nell’art. 99 c.p.i., infatti, che fa salva, in ogni caso, la normativa in materia di concorrenza sleale, consente di ritenere sempre configurabili le fattispecie di concorrenza sleale costituite dalla utilizzazione di notizie riservate o, in genere, dalla utilizzazione di know-how aziendale, a condizione che l’utilizzo avvenga secondo modalità scorrette e che sia potenzialmente foriero di danno concorrenziale, potenziale o attuale. E ciò sia nei casi in cui siano presenti tutti i requisiti delle informazioni segrete postulati dall’art. 98 c.p.i., sia nel caso in cui tali requisiti non sussistano o non ricorrano tutti, sicché la condotta illecita, in tali casi, può ricevere soltanto tutela obbligatoria e non reale (Trib. di Bologna – Sez. Imprese 17.05.2017, n. 861).