Ancora protagonista la Legge di Bilancio 2019. Il comma 746 dell’art. 1 della L. n. 145/2018 ha stabilito che, per valutare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, “si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione”, vale a dire la Legge Quadro sull’inquinamento acustico, che consente di ritenere accettabili rumori fino a 55 Leq in dB(A) dalle 6 alle 22 e fino a 45 Leq in dB(A) dalle 22 alle 6 del mattino, tenendo conto della sola sorgente da cui tali emissioni provengono e non del rumore ambientale percepito.
Secondo molti interpreti, nella sostanza, questa norma non sconvolgerà gli scenari interpretativi finora applicati in materia di emissioni acustiche, dal momento che, non essendo stati abrogati né il reato previsto dell’art. 659 C.P., né l’art. 844 C.C., in caso di contrasto fra soggetti disturbanti (pubblici o privati) e soggetti disturbati, si dovranno comunque considerare tutti quei parametri che il Giudice ha sempre impiegato per decidere se un rumore, al pari delle altre immissioni moleste (fumi, odori, polveri, anch’esse regolate dall’articolo 844 C.C.), possieda caratteristiche di ampiezza, frequenza, continuità, impulsività tali da rappresentare una fonte di disturbo per chi lo ascolta. Queste caratteristiche non potranno non essere considerate, insieme alle condizioni dei luoghi e alle condizioni di vita e di salute del disturbato, per valutare correttamente il livello di disturbo e la sua tollerabilità.
In altre parole, spetta sempre al Giudice decidere in merito alla normale tollerabilità dei rumori, utilizzando i parametri che, di volta in volta, sono più adatti a rappresentare il fenomeno acustico disturbante, pur facendo salve le disposizioni di legge che regolano la mera accettabilità amministrativa delle emissioni e che presidiano soltanto i rapporti tra le singole fonti di rumore (eminentemente da attività economiche) ed il contesto ambientale complessivo.
Non manca chi, invece, ritiene che all’art. 6-ter della L. n. 13/2009 (come integrato dal comma 1bis aggiunto dalla Legge di Bilancio) sia da attribuire una più ampia portata innovatrice, secondo cui l’accertamento e la valutazione del limite della normale tollerabilità debbano essere condotti d’ora in poi in base ai criteri della accettabilità, applicando soltanto la relativa disciplina pubblicistica.
Questa interpretazione suscita però forti dubbi di costituzionalità: la norma infatti si dovrebbe applicare solo alle immissioni contemplate dalla L. n. 447/95, ossia quelle generate da attività produttive o commerciali, escludendo i rumori del vicinato, per i quali continuerebbe ad operare l’art. 844 C.C., generando una ingiustificata disparità di trattamento nei riguardi del soggetto percettore/vittima del rumore molesto. Il suo bene salute (nella accezione ampia da tempo assunta dalla giurisprudenza) sarebbe diversamente tutelato a seconda che (la stessa) immissione acustica origini da una attività economica (che verrebbe valutata soltanto secondo i criteri dell’accettabilità) oppure nell’ambito dei rapporti di vicinato tra privati, come tali da valutarsi secondo il più articolato criterio comparativo della normale tollerabilità.