In antitesi a precedenti sentenze rese dai giudici nazionali, la Corte di Giustizia U.E. ha chiarito come, nell’ambito della vendita online di prodotti di lusso, non debba considerarsi illegittima una previsione contrattuale in forza della quale un fornitore ponga un divieto ai propri distributori autorizzati di rivendita tramite piattaforme di terzi riconoscibili dal consumatore (quali ad esempio Amazon) qualora: (i) tale clausola sia diretta a salvaguardare l’immagine di lusso dei prodotti compravenduti; (ii) sia stabilita indistintamente e applicata in modo non discriminatorio; (iii) sia proporzionata all’obiettivo perseguito. In altre parole, nella misura in cui tale clausola sia volta a salvaguardare l’immagine e il prestigio del marchio di lusso, è considerato compatibile con le norme UE in materia di concorrenza imporre al rivenditore di vendere unicamente tramite la propria vetrina elettronica oppure tramite piattaforme terze non autorizzate se il relativo intervento non è riconoscibile dal consumatore (Corte di Giustizia U.E., 6.12.2017 – causa C-230/16 – Coty Germany GmbH c. Parfümerie Akzente GmbH).
Vendita online di prodotti di lusso: il limite alla concorrenza è possibile se salvaguarda l’immagine di lusso dei prodotti venduti.