La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha definitivamente decretato la contrarietà al principio comunitario di libertà di stabilimento l’imposizione, da parte di uno Stato membro, di un obbligo di liquidazione per le società che intendono trasferire la propria sede legale in altro Stato membro. In particolare, la Corte ha precisato che rientra nella libertà di stabilimento la facoltà di una società costituita secondo la legislazione di uno Stato membro di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un diverso Stato membro, anche qualora essa svolga la parte essenziale, se non la totalità, delle sue attività economiche nel primo Stato membro, non costituendo abuso il trasferimento della sede (legale o effettiva) della società al fine di beneficiare della legislazione più vantaggiosa di altro Stato membro (Corte di Giustizia U.E., 25.10.2017 – causa C-106/16 – Polbud c. Wykonawstwo sp. z o.o.).
Libertà di stabilimento: ulteriore conferma del principio per cui trasferimento transfrontaliero di società non può essere subordinato ad un obbligo generale di previa liquidazione.