La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la Sentenza in epigrafe, ha confermato la legittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice che in più occasioni aveva dichiarato orari di inizio e fine trasferta diversi da quelli effettivi, ottenendo un vantaggio economico.
Secondo la Corte di legittimità, le dichiarazioni menzognere, nella specie rese dalla lavoratrice all’atto della compilazione dei moduli destinati al pagamento dell’indennità di trasferta, ben possono costituire raggiro ed integrare l’elemento materiale del delitto di truffa, quando sono presentate in modo tale da indurre in errore il datore di lavoro, non rilevando la mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte di quest’ultimo in ordine alla veridicità di quanto attestato dal lavoratore (Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2020, n. 6095).