Mutuo fondiario nullo per superamento limite finanziabilità
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01 Marzo 2018

Mutuo fondiario nullo per superamento limite finanziabilità

di MDA
su MDA News
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La Conversione ex art. 1424 c.c. del mutuo fondiario dichiarato nullo per superamento del limite di finanziabilità in mutuo ipotecario non è “automatica” ma deve essere accertata in sede probatoria.

Il mutuo fondiario è nullo qualora lo stesso superi il limite di finanziabilità ai sensi dell’art. 38 co. 2 TUB e non sia data dimostrazione da parte della Banca dell’esistenza dei presupposti per la conversione ex art. 1424 c.c. in mutuo ipotecario. Nella fattispecie in oggetto, il Tribunale di Venezia, pur ammettendo il rapporto di continenza tra il contratto di mutuo fondiario e il mutuo ipotecario, ha evidenziato la necessità di una prova positiva da parte della banca che richieda la conversione ex art. 1424 c.c. del mutuo fondiario in mutuo ipotecario, concludendo che in mancanza della predetta prova la richiesta di conversione deve essere rigettata. In particolare, le previsioni contrattuali (con indisponibilità del finanziamento prima del decorso del termine per il consolido), l’utilizzo del finanziamento per rimodulare il pregresso indebitamento della fallita, così come il ricorso ad un pool bancario ed i vantaggi connessi al mutuo fondiario, hanno portato a concludere che in assenza di un mutuo fondiario le finanziatrici non avrebbero concesso il finanziamento (decreto del Trib. Venezia, 16.2.2018).

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