In mancanza della sottoscrizione di un patto di non concorrenza, non puo’ considerarsi illecita la condotta dell’ex amministratore che si avvalga dei medesimi fornitori e/o sfrutti la medesima clientela della società concorrente (presso la quale lavorava in precedenza).
Ed altrettanto lecito deve considerarsi l’utilizzo da parte dell’ex dipendente, alle dipendenze di altro datore di lavoro, delle conoscenze acquisite nell’ambito del precedente contesto lavorativo e finalizzate allo svolgimento di attività in concorrenza.
Lo sfruttamento delle conoscenze personali acquisite nel corso della pregressa attività lavorativa, infatti, costituisce un diritto legittimo del lavoratore ove questo avvenga senza illecita sottrazione di risorse dalla società concorrente. (Tribunale di Bologna – Sez. Imprese 6 marzo 2018 n. 733).