Nel corso di quest’anno sono intervenute ulteriori novità nella materia della Responsabilità Amministrativa degli Enti, che per la prima volta viene estesa alla materia tributaria, al fine di rispettare gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
Con il recente Decreto fiscale (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124), la responsabilità amministrativa degli Enti, in caso d’illeciti tributari, era stata limitata ad un unico reato-presupposto introdotto con l’inserimento dell’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero le Dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 (ipotesi di responsabilità 231 che, comunque, sarebbe entrata in vigore solo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione dello stesso Decreto Legge).
Con la Legge di conversione (19 dicembre 2019, n. 157, entrata in vigore il 25 dicembre u.s.), la responsabilità amministrativa degli Enti in materia tributaria è stata estesa anche ad altri delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 e cioè: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).
Restano fuori dalla responsabilità 231 solo i reati meno gravi – in quanto non connotati da condotte fraudolente: Dichiarazione infedele (art. 4), Omessa dichiarazione (art. 5), Omesso versamento (artt. 10-bis e 10-ter), Omesso versamento mediante indebita compensazione (art. 10-quater).
Potrà essere comminata all’Ente la sanzione pecuniaria fino cinquecento quote (per un valore che va da Euro 25.800,00 ad Euro 774.500,00) in relazione ai seguenti reati tributari presupposto, in quanto commessi anche nell’interesse od a vantaggio dello stesso Ente: (1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; (2) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; (3) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
La sanzione pecuniaria applicabile non potrà eccedere le 400 quote (per un valore che va da Euro 25.800,00 ad Euro 619.600,00) nei casi di: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Occultamento delle scritture contabili e Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
È previsto l’ulteriore inasprimento di un terzo di tutte le predette sanzioni pecuniarie, qualora “l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità” (art. 25-quinquiesdecies, comma 2).
In relazione a tutti i predetti reati presupposto è stabilita anche l’applicazione all’Ente delle “sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e” del D.Lgs. n. 231/2001 (comma 3 dell’art. 25-quinquiesdecies), cioè: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (il divieto di contrattare con la P.A. pubblica può anche essere limitato a determinati tipi di contratto oppure a determinate Amministrazioni ed è definitivo quando l’ente sia stato già condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni); esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi con l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e con la possibilità, nei casi più gravi, di applicazione congiunta delle stesse sanzioni interdittive (art. 14, comma 3, del D.Lgs n. 231/2001).
Da queste rilevanti novità legislative discende la necessità per le Imprese di aggiornare al più presto i propri Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo e di mettere in atto ulteriori e concrete misure per prevenire la commissione dei nuovi reati presupposto, adottando procedure che creino o rafforzino un sistema amministrativo – contabile e fiscale adeguato e costantemente aggiornato, specie in ragione della rilevanza delle singole operazioni societarie e delle specifiche attività d’impresa, muovendosi anche in questo modo nella direzione comunque imposta dal legislatore attraverso il Codice della crisi d’impresa, che impone l’adozione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che permetta la rilevazione tempestiva di tutti i segnali e gli indici premonitori di una situazione di crisi aziendale e di perdita della sua continuità (art. 2086, comma 2, C.C.).