In contrasto con un orientamento consolidato, la Corte di Cassazione stabilisce che, in caso di retrocessione dell’azienda affittata a seguito dello scioglimento del contratto di affitto, il concedente è responsabile per i debiti maturati dall’affittuario, conformemente all’art. 2560 C.C (Cassazione, 9.10.2017, n. 23581).
La Cassazione basa il suo ragionamento sulla disposizione dell’art. 104 bis L.F., che, per gli affitti nell’ambito di una procedura fallimentare, prevede l’irresponsabilità della procedura, derogando all’art. 2560 C.C. Da questa sentenza sembra emergere il principio secondo cui, in un contratto di affitto d’azienda, l’affittuario è responsabile, ai sensi dell’art. 2560 C.C., dei debiti pregressi del concedente. Questa interpretazione potrebbe creare un significativo disincentivo alla circolazione dell’azienda attraverso la forma dell’affitto (Cassazione, 9.10.2017, n. 23581).