Ai sensi degli artt. 12 e 61 della Legge sul Diritto d’Autore, la manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali (ossia la c.d. sincronizzazione), rientra nelle prerogative esclusive del loro autore, “a prescindere dalla tipologia e dal contenuto del supporto, del prodotto o del mezzo audiovisivo cui la composizione musicale viene abbinata”. Pertanto, l’accoppiamento operato dall’utilizzatore “tra le immagini (della c.d. fiction) e le composizioni musicali (sicché le stesse sono diventate la colonna sonora della prima)” in assenza di “preventivo consenso anche degli autori e dei compositori dei brani musicali” deve ritenersi illegittimo, escludendo la riconducibilità della sincronizzazione dell’opera musicale tra quelle utilizzazioni ricomprese nell’accezione di pubblica esecuzione.
Inoltre, l’art. 180 della Legge sul Diritto d’Autore, con specifico riferimento alle opere musicali, “non autorizza la SIAE a concedere il diritto alla sincronizzazione delle opere musicali attraverso la loro diffusione coniugata – in via elettronica – con le immagini, nei vari format in cui esse vengono telediffuse”, non essendo tale facoltà ricompresa nella previsione di legge e non rientrando tra i compiti istituzionali della SIAE (Corte di Cassazione, 12.12.2017, n. 29811).