La Suprema Corte – sul rilievo che le quote di s.r.l. sono posizioni contrattuali in società e non meri diritto di credito – ha precisato che la costituzione del diritto di pegno sulle quote è subordinata all’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2806, 2470, comma 3, 2471 e 2472 C.C.) e non al semplice deposito dell’atto costitutivo presso l’ufficio del registro delle imprese.
La Corte di Cassazione ha sottolineato che qualora l’efficacia della costituzione del diritto di pegno nei confronti della società dipendesse dal mero deposito dell’atto, essa precederebbe l’efficacia nei confronti dei terzi, conseguente alla successiva iscrizione del diritto nel registro delle imprese, compromettendo così gli interessi generali alla stabilità degli atti sociali e alla trasparenza nella circolazione dei capitali (Cass. civ., 28 dicembre 2019 n. 22940).