Pillola di Lavoro n. 13
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18 Novembre 2020

Pillola di Lavoro n. 13

di MDA
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Rapporto di lavoro tra coniugi e presunzione di gratuità

All’interno dei rapporti di lavoro una fattispecie che assume caratteristiche peculiari è quella del rapporto tra coniugi.
Accade, infatti, che il coniuge dell’imprenditore presti, di fatto o in virtù di un regolare contratto, attività lavorativa all’interno dell’impresa di cui quest’ultimo è a capo.
Tale possibilità è riconosciuta ed ammessa, tuttavia in presenza di tali rapporti la giurisprudenza ritiene che si realizzi un’inversione dei principi generali, reputando che la sussistenza di un rapporto subordinato a titolo oneroso rappresenti un’eccezione.
Se, infatti, la regola generale è quella per cui nei rapporti di lavoro opera una presunzione di onerosità, che comporta che per escludere il diritto del lavoratore alla retribuzione debba essere offerta una rigorosa dimostrazione della diversa causa per la quale la prestazione è stata resa, tipicamente descritta con l’espressione “affectionis vel benevolentiae causa”, in questi casi si assiste ad un rovesciamento di tale principio. Qualora, pertanto, si intenda far accertare la sussistenza di un rapporto subordinato e i conseguenti diritti del coniuge alla retribuzione, nonché a tutti i diritti e benefici, anche previdenziali, spettanti al lavoratore subordinato, dovrà essere offerta in giudizio una rigorosa prova degli elementi tipici della subordinazione.
La recente pronuncia di (file:cassazione-pillola13.pdf text:Cassazione n. 20904) del 2020 conferma tale principio, affermando la necessità di dimostrare in giudizio in primo luogo l’assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui, ma anche l’onerosità della prestazione e la sussistenza degli indici tipici di subordinazione, in carenza della prova dei quali si dovrà ritenere operante il principio di gratuità della prestazione che caratterizza le collaborazioni familiari.

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