La recente (file:cassazione-27913.pdf text:sentenza della Corte di Cassazione), n. 27913 del 2020, ribadisce con forza un principio che già da tempo aveva fatto ingresso in giurisprudenza, quello per cui il datore di lavoro è tenuto a rispondere, oltre che delle condotte che egli stesso pone direttamente in essere, delle condotte tenute dai propri dipendenti e lesive della salute degli altri dipendenti.
La Cassazione viene, infatti, chiamata a valutare la sussistenza di una responsabilità in un caso in cui una lavoratrice era stata vittima di condotte vessatorie e coglie l’occasione per ricordare la notevole ampiezza dei confini dell’obbligo di sicurezza che fa capo al datore di lavoro.
Il dovere di protezione che grava sullo stesso, invero, si deve ritenere esteso non solo all’adozione delle misure di tipo igienico-sanitarie o antinfortunistico “standard”, ma anche alla predisposizione delle misure funzionali a preservare l’integrità dei lavoratori “nell’ambiente o in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente rischio”.
Interessante è, soprattutto, l’applicazione pratica di tali principi che viene fatta in relazione alla specifica fattispecie, che comporta che il datore di lavoro venga ritenuto responsabile anche per una condotta mobbizzante posta in essere da altri dipendenti, colleghi della ricorrente, per aver omesso di intervenire facendo cessare tali comportamenti.
L’insegnamento che deve trarsi è, quindi, quello per cui il datore di lavoro deve ritenersi sempre responsabile, anche per fatti compiuti da terzi, se accaduti all’interno del luogo di lavoro; per evitarlo è opportuno prestare particolare attenzione ad eventuali segnalazioni di comportamenti vessatori posti in essere nell’ambito dei luoghi di lavoro, anche da parte dei dipendenti.
Mobbing: il datore di lavoro risponde anche per i comportamenti vessatori dei propri dipendenti