(file:CassPilln17.pdf text:Cass. 3.3.2021 n. 5825), torna sul tema assai attuale in tempo di crisi, del mancato rilascio del DURC da parte degli Istituti.
Il Documento è di vitale importanza per molte categorie di imprenditori che necessitano di esso per poter ottenere i pagamenti dai propri Clienti.
Senza DURC il debitore può (anzi deve) – legittimamente – astenersi dall’adempiere la prestazione (per lo più già eseguita) dell’impresa fornitrice.
Si tratta di un anello importante in una catena che trovo a valle i lavoratori e a monte (spesso) grandi gruppi che non intendono rischiare e al tempo stesso risultano le parti “forti” nei rapporti contrattuali.
Così l’impresa fornitrice diventa un vaso di coccio tra i diritti dei lavoratori e gli oneri nei confronti dei propri Clienti.
Vaso destinato a frantumarsi se gli Istituti per qualunque ragione, fors’anche, come spesso capita, pretestuosa o comunque infondata negano il rilascio del DURC.
Questa sentenza chiarisce alcuni aspetti importanti del procedmento di rilascio:
a Poiché l’unico presupposto realmente sotteso al DURC è l’adempimento delle obbligazioni contributive e le occasioni di esenzione sono tassativamente previste (attraverso rigida tipizzazione normativa) gli Istituti non hanno alcuna discrezionalità amministrativa da esercitare;
b Da ciò discende la giurisdizione del Giudice ordinario ed in particolare del Giudice del lavoro per la verifica della correttezza o meno del diniego;
c Trattandosi di atto amministrativo, attesa la previsione della divisione dei poteri (sottesa alla norma di cui all’art. 4 L. 2248/1865, all. E), non è tuttavia consentito al Giudice condannare gli Istituti all’emissione del DURC.
Quindi ?
L’impresa fornitrice che ingiustamente si vede rifiutato il DURC (magari perché ha un debito previdenziale o assicurativo in contenzioso) dovrà soccombere ? Il vaso andrà in frantumi ?
No. Vi è speranza di poter ottenere un risultato equipollente. Sarà possibile la richiesta di un provvedimento d’urgenza al G.L. (ex art. 700 c.p.c.) con il quale far accertare implicitamente l’illegittimità del rifiuto ottenendo un provvedimento sostitutivo (nell’ampio alveo d’intervento concesso al Giudice cautelare) attestante i requisiti tutti della regolarità contributiva.
Non ultimo, l’accertamento così ottenuto sarà di stimolo per l’Istituto che potrebbe essere chiamato in causa per il riconoscimento di tutti i danni conseguenti il rifiuto (illegittimamente) tenuto.
Quest’ultimo intervento, tuttavia, nella speranza che, nel frattempo, i … buoi non siano tutti scappati.
Mancata emissione del DURC: giurisdizione e provvedimenti da assumere… prima che i buoi scappino