TAR esclude prelazione, giudice nega project financing per trasporto pubblico senza opere infrastrutturali.
Si segnalano due pronunce in materia di project financing.
- Con la prima pronuncia il TAR Trieste ha escluso il diritto di prelazione in capo al promotore escluso dalla gara. Secondo il Tribunale Amministrativo la prelazione presuppone una “effettiva” partecipazione alla gara, e cioè la collocazione nella graduatoria finale, dal momento che solo in detta sede è stata ormai positivamente vagliata la definitiva idoneità del concorrente. Ammettere il contrario comporterebbe agevolare il promotore consentendogli di partecipare anche mediante la presentazione di un’offerta di mera forma, riservandosi implicitamente sin dall’inizio l’opzione dell’esercizio del diritto di prelazione (TAR Trieste, 12.02.2019, n. 67).
- La seconda pronuncia oggetto di segnalazione ha saggiato l’applicabilità dell’istituto della finanza di progetto alla fattispecie di affidamento di servizi di trasporto pubblico locale (TPL). Il Giudice, traendo in primis le proprie mosse dalla delibera n. 566/2017 di ANAC, ha sancito che le concessioni “pure”, ossia non assistite dalla realizzazione di opere infrastrutturali, escludono la possibilità di ricorrere all’istituto; la fattispecie infatti comporta la prestazione di servizi che sono oggetto di significative coperture di finanza pubblica, contrastando – a detta del Giudice bolzanino – con il project, la cui ratio è rappresentata dall’attrattiva per capitali privati dovuta agli inerenti vantaggi concorrenziali. Questi stessi vantaggi concorrenziali – che costituiscono un quid proprium dell’istituto – comportano anzi che l’alea economica dell’operazione debba gravare sul privato; circostanza centrale ed assolutamente incompatibile con il servizio di TPL che gode di un’ampia contribuzione pubblica (TRGA Bolzano, 5.02.2019, n. 23).