Responsabilità Amazon per Difetti Prodotti Terzi
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01 Marzo 2021

Responsabilità Amazon per Difetti Prodotti Terzi

di MDA
su MDA News
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La responsabilità per danni da prodotti difettosi venduti nel commercio elettronico. Risponde anche Amazon?

Amazon è responsabile oggettivamente per i danni causati da prodotti venduti all’interno della sua piattaforma di market online. Con una sentenza storica la Corte d’appello dello Stato della California (Bolger v. Amazon.com, 13.08.2020) ha dichiarato la famosa società di shopping online responsabile per un prodotto di terzi acquistato attraverso la propria piattaforma.

La Corte statunitense è pervenuta a tale conclusione considerando il fatto che, pur sostenendo Amazon di rivestire un ruolo di mero intermediario, in realtà nei fatti la piattaforma assume una funzione necessaria e fondamentale perché il bene (poi rivelatosi difettoso, nel caso di specie) arrivi dal produttore al consumatore finale, anche grazie all’adozione di politiche relative alla sicurezza per i consumatori e istituendo un modello commerciale che, di fatto, impone al consumatore di interagire con la piattaforma piuttosto che con il venditore. “Amazon non è un semplice spettatore del vasto apparato digitale e fisico che ha progettato e che controlla. Ha scelto di impostare il suo sito web in un certo modo, ha scelto determinati termini e condizioni per i venditori terzi e i loro prodotti, ha scelto di creare il programma FBA, ha scelto di commercializzare i prodotti dei venditori terzi in un certo modo, ha scelto di regolamentare i contatti dei venditori terzi con i consumatori, ha scelto di estendere alcuni vantaggi ai consumatori e ai membri che acquistano prodotti dei venditori terzi, e soprattutto ha scelto di consentire che la vendita nel caso di specie avvenisse secondo le modalità descritte”.

Nella sostanza deve trovare ingresso, secondo l’autorità giudiziaria statunitense, la ratio sottesa al principio della responsabilità oggettiva al fine di assicurare al consumatore finale (ritenuto “soggetto debole”) una tutela completa ed effettiva. L’azienda di commercio elettronico che promuove il c.d. “shopping on line” assume un ruolo equiparabile a quello del venditore e pertanto deve essergli riconosciuta in capo una responsabilità analoga per i danni causati dal prodotto venduto.

Se anche una simile decisione non è ancora stata assunta da un Giudice italiano tali principi potrebbero in effetti trovare ingresso anche in Italia ad esempio con richiamo alla disciplina contenuta nell’art. 2051 c.c. sulla responsabilità oggettiva per danno da cose in custodia in capo all’azienda di commercio elettronico (Amazon) in riferimento ai magazzini dai quali provengono i prodotti che vengono acquistati nell’online market. (Bolger v. Amazon.com, 13.08.2020).

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