Falso ideologico per il Curatore fallimentare che nella sua relazione ex art. 33 L.F. si discosta dai principi pacifici della giurisprudenza di legittimità in tema di reati fallimentari
Il Curatore fallimentare deve redigere la relazione particolareggiata sugli atti del fallito ex art. 33 L.F. attenendosi scrupolosamente ai principi giurisprudenziali contenuti negli orientamenti della Suprema Corte con la conseguenza che, disattendendoli e, in presenza di altri indizi univoci, coerenti e concordanti, può rispondere del reato di falso ideologico ex art. 479 c.p.
Conseguentemente, la relazione ex art. 33 L.F. non può definirsi un atto discrezionale dovendo, al contrario, il Curatore redigere un atto sulla base delle “linee guida” offerte dalla Giurisprudenza, pena la responsabilità penale (Cass. pen., 3 gennaio 2020, n. 97).