Responsabilità illimitata liquidatore dopo cancellazione società
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02 Luglio 2020

Responsabilità illimitata liquidatore dopo cancellazione società

di MDA
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Liquidatore responsabile se non rispetta la par condicio creditorum

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il principio – già enunciato in un recente provvedimento (Cassazione, 15 gennaio 2020, n. 521) – in forza del quale, dopo la cancellazione della società, è configurabile una responsabilità “illimitata” del liquidatore, ai sensi dell’art. 2495 C.C., nei confronti del creditore sociale rimasto insoddisfatto in esito alla procedura liquidazione, nell’ipotesi in cui il liquidatore non abbia rispettato la c.d. par condicio creditorum, ad es. eseguendo pagamenti in favore di creditori chirografari, pur in presenza di creditori muniti di titoli di prelazione. Infatti, costituisce dovere del liquidatore svolgere un’ordinata gestione della relativa procedura, operando una ricognizione dei debiti sociali prima di eseguire i pagamenti, da compiersi nel rispetto dei criteri di cui all’art. 2741 C.C., che disciplinano il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.

In particolare viene esposto come, intervenuto lo scioglimento della società, il liquidatore debba agire in modo conservativo e in particolare adottare, nella liquidazione, il criterio della par condicio creditorum previo accertamento della composizione dei debiti sociali in modo da non pregiudicare i creditori che godano di legittime cause di prelazione.

Ciò posto, nel caso in cui sussista un azzeramento della massa attiva ottenuto a monte e riconducibile ad un utilizzo della stessa per il pagamento di parte di debiti sociali a scapito di altri non egualmente considerati, sussiste una responsabilità del liquidatore ai sensi del 2741 c.c.- (Cassazione civile, Sez. III, 12 giugno 2020, n. 11304).

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