Secondo gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 70/2003, i titolari di piattaforme di “video sharing” (come YouTube, Yahoo! Video, Google Video, MySpace, ecc.) non hanno alcun obbligo di controllo preventivo sulla titolarità dei diritti d’autore. La responsabilità per violazione dei diritti di proprietà intellettuale sorge solo se il provider, informato, non rimuove i file segnalati dal titolare legittimo del diritto d’autore violato, o se non adempie a un obbligo specifico di vigilanza a posteriori dopo una segnalazione o diffida. Le clausole di deroga di responsabilità previste dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 70/2003 continuano a operare anche se il titolare della piattaforma utilizza tecniche come l’indicizzazione o i suggerimenti di ricerca, l’inserzione pubblicitaria o l’abbinamento di messaggi pubblicitari mirati, purché queste operazioni siano finalizzate al miglior sfruttamento economico della piattaforma e non costituiscano ingerenze sulla creazione e redazione del contenuto intermediato. (Tribunale di Torino, Sez. Imprese 24.01.2018, n. 342).
Piattaforme di "video sharing" e tutela del diritto d’autore: nessun obbligo di vaglio preventivo.