Responsabilità Solidale Committente: Nuove Implicazioni
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04 Ottobre 2019

Responsabilità Solidale Committente: Nuove Implicazioni

di MDA
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La responsabilità solidale del committente ora può essere oggetto di assicurazione

Con la recentissima sentenza 2 agosto 2019 n. 20849, la Cassazione è ritornata sul punto della responsabilità solidale del committente o dell’appaltatore-subappaltante verso l’INPS e lo ha fatto riaffermando dei principi rigorosi già elaborati da precedenti sentenze della S.C..

Il committente risponde non solo dei contributi ommessi dal proprio appaltatore ma anche delle sanzioni civili applicabili nel caso di specie.

La vicenda è datata e va precisato subito che è intervenuta una modifica introdotta dall’art. 21 del D.L. 5/2012, che oggi escluderebbe questa possibilità di coinvolgimento dell’obbligato solidale anche in relazione alle sanzioni civili. Ma per le situazioni di evasione contributiva, relative a periodi precedenti, vale questa regola che si fonda sul principio, affermato da Cass. 24358/2008, per cui le sanzioni civili (per evasione) non hanno natura di sanzione amministrativa e, quindi, non necessitano del presupposto della colpa in chi è chiamato a rispondere ma sono una conseguenza automatica dell’inadempimento dell’obbligazione contributiva.

Il tema è sicuramente delicato perché tocca un nervo scoperto nei processi produttivi: la fittizia riduzione del costo del lavoro e la traslazione, del rischio di operazioni più o meno lecite, su appaltatori spregiudicati che erogano retribuzioni inferiori a quelle previste dai CCNL ovvero non versano, o versano solo in parte, i contributi.

Facile sarebbe aggirare le regole e i costi relativi con un semplice escamotage: assegnare i lavori a soggetti che, operando ai margini della legalità o al di fuori di essa, si permettono di effettuare, tutto o parte, del processo produttivo senza il rispetto delle regole, con un significativo risparmio finale.

Per reagire a questa possibile situazione, l’art. 29 del D. lgs 276/2003 (c.d. legge Biagi), riprendendo normative precedenti, aveva rielaborato l’obbligo solidale per le retribuzioni e le contribuzioni dovute ai quei lavoratori coinvolti nell’appalto.

Come detto, questo principio di estensione anche economica del danno, di cui deve rispondere il committente (o il subappaltatore), è stato poi limitato nel tempo. Era stata prevista anche la possibilità di rimuovere l’obbligo, in un disegno di legge (elaborato dal Sen. Sacconi) che prevedeva l’esenzione dalla responsabilità qualora il committente avesse fornito la prova di aver posto in essere un sistema di “due diligence” sui propri appaltatori. Ma questo tentativo è rimasto a livello di disegno di legge mai approvato in Parlamento. Così, nel tempo, si sono susseguiti momenti più intensi di estensione della responsabilità – anche fiscale – a momenti di minor coinvolgimento dell’impresa appaltante. Il citato art. 29 è sempre stato un “cantiere aperto”, esposto agli interventi del legislatore, in base ai diversi orientamenti politici e alle diverse sensibilità sottese alle forze politiche succedutesi in Parlamento.

Come si è visto con la sentenza che si commenta, è stato ritenuto corretto addossare al responsabile solidale anche le sanzioni previste per le evasioni commesse da soggetti terzi. Almeno sino all’introduzione della esenzione contenuta nel citato art. 21 D.L. 5/2012, ritenuto costituzionalmente legittimo da C. Cost. 264/2014.

Ma in una situazione per certi versi incontrollata e in parte incontrollabile, di soggezione al potere pubblico e al corretto riconoscimento della paga dei lavoratori, da un lato, e, dall’altro lato, alla correttezza del soggetto a cui ci si affida in appalto, la notizia più interessante per le imprese è di questi giorni e riguarda la possibilità, concessa da alcune assicurazioni, di assumere questo rischio – che non avendo i limiti del costo ancora da riconoscere al committente è un rischio potenzialmente molto ampio se non illimitato – quale oggetto di una specifica polizza assicurativa.

Si ritiene doveroso segnalare alle imprese questa opportunità, che, al netto delle verifiche economiche di convenienza, appare utile in tutti quei casi in cui l’appaltatore non offre solide garanzie patrimoniali destinate all’eventuale recupero di quanto eventualmente pagato (a lavoratori o agli istituti previdenziali ed assicurativi) in virtù dell’obbligazione solidale ex lege e del successivo regresso, quale conseguenza di un eventuale inadempimento. Occorrerà esaminare attentamente le clausole delle polizze che verranno proposte per verificarne la reale portata e l’estensione della copertura assicurativa ma il lancio di questa notizia costituisce sicuramente un dato positivo in un panorama a volte opprimente.

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