Secondo la Cassazione, nelle società a partecipazione pubblica è assistita da giusta causa la revoca dell’amministratore di nomina pubblica da parte del Sindaco comunale, disposta sulla base degli speciali poteri riconosciutigli dal Testo Unico degli Enti Locali e motivata unicamente dal venir meno del rapporto fiduciario tra il nuovo organo politico – amministrativo e il socio amministratore.
La Corte ha infatti riconosciuto che gli speciali poteri di nomina e revoca degli amministratori di designazione pubblica che il Sindaco – ai sensi dell’art. 50, commi 8 e 9 del D.Lgs. 267/2000 – può esercitare entro 45 giorni dal suo insediamento, costituiscono espressione del sistema di spoil system.
I giudici hanno precisato che il rapporto tra l’ente e l’amministratore da questo nominato ha natura strettamente fiduciaria e che in esso assume una valenza preponderante la valutazione discrezionale dell’ente in ordine alla capacità degli amministratori prescelti ad attuare le scelte imprenditoriali in conformità con l’indirizzo politico espresso dall’ente stesso.
Di conseguenza, l’atto di revoca dell’amministratore di nomina pubblica – che precede la nomina del nuovo – non deve necessariamente essere da motivato da ragioni che esplicitino le eventuali carenze dimostrate nell’espletamento dei propri compiti. Al contrario, l’esercizio dei poteri pubblicistici dettati dell’art. 50, commi 8 e 9 del D.Lgs. 267/2000, integra ex se una giusta causa oggettiva di revoca degli amministratori, ai sensi dell’art. 2383 c.c. (Cass. civ., sez. un., 18.06.2019, n. 16335).