Secondo il Tribunale di Milano, nel caso in cui si ravvisi, con riferimento a una data società costituita nella forma della s.r.l. “semplificata”, la palese insufficienza dei mezzi patrimoniali di cui la medesima era stata inizialmente dotata per perseguire gli obiettivi aziendali (c.d. sottocapitalizzazione), il singolo socio non può ritenersi, di per sé, personalmente responsabile dei danni eventualmente arrecati a terzi in conseguenza della situazione di sottocapitalizzazione, ex artt. 2043 e 2476, comma 7, C.C..
Un’interpretazione di senso contrario, infatti, si porrebbe in contrasto con lo spirito dell’intervento di riforma del 2012, con il quale il legislatore, consentendo la costituzione di s.r.l. con capitale inferiore ad Euro 10.000,00, ha inteso incentivare l’iniziativa economica stabilendo l’applicazione del principio della responsabilità limitata del socio anche alle nuove piccole imprese (Tribunale di Milano, 8 gennaio 2020 n. 22958).