Con l’Ordinanza in commento la Suprema Corte pare prendere posizione su un tema che, salvo errore, non era ancora stato affrontato in sede di legittimità, mentre in sede di merito, dopo vivaci dispute alla luce della nota Sentenza a SS.UU. 24418/10 in punto prescrizione nei rapporti di conto corrente, aveva raggiunto ormai una posizione dominante in senso opposto a quello cui ora pare essere approdata la Suprema Corte.
La stragande maggioranza della giurisprudenza di merito (dalla Corte d’Appello di Venezia, alla Corte d’Appello di Milano, così come il Tribunale di Padova e di Treviso) da tempo ha preso netta posizione in favore del criterio del “saldo banca”, ritenendolo più conforme all’istituto della prescrizione e ai dettami della sentenza a SS.UU. 24418/10, mentre ora la Suprema Corte, nella decisione in commento, pare scegliere il criterio del “saldo rettificato”.
Il tema è il seguente: l’indagine della natura solutoria o non solutoria di rimesse intervenute sul conto deve essere svolta dal CTU sulla scorta degli estratti conto non rettificati ( cd. saldo banca) o sulla scorta degli estratti conto già rettificati ed epurati delle poste illegittime (cd. saldo ricalcolato)?
E’ evidente, ed in ciò sta l’importante impatto economico della decisione in commento, che se il saldo viene rettificato in favore del correntista eliminando prima le poste ritenute indebite (perché generate da clausole ritenute nulle perché contra legem o indeterminate) anche rimesse che sarebbero state extra fido sulla scorta delle originarie annotazioni, rientrarebbero nello stesso, diventano quindi ripristinatorie secondo i dettami della sentenza SS.UU. 24418/10.
In altre parole, la verifica della rimesse sul saldo rettificato comporterebbe di fatto l’effettiva ripetibilità di versamenti che nel momento in cui furono effettuati erano invece destinati a soddisfare (quindi pagare) un debito del correntista verso l’Istituto di credito ancorchè in tutto in parte sine causa.
Ciò, oltre ad essere contrario ai dettami della sentenza a SS.UU. 24418/10 (che appunto ritiene invece che i pagamenti si prescrivano nel decennio), vanificarebbe del tutto l’istituto della prescrizione, ponendosi in contrasto con la previsione di cui all’art. 1422 c.c.. in quanto se si procedesse ad un ricalcolo del saldo non vi sarebbe pressochè mai prescrizione della ripetizione di indebito per oneri illegittimamente pretesi, che pure le Sezioni Unite affermano e tale norma impone come unico limite alla imprescrittibilità dell’azione di nullità.
Peraltro, a ben vedere, l’Ordinanza affronta solo gli indebiti per anatocismo ed è collegata anche al tema della modalità di imputazione, di talchè non appare neppure chiaro il contesto e il principio che la Corte intendeva affermare, come di recente affermato dal Tribunale di Padova, che infatti ha deciso di non mutare orientamento e mantere il criterio del cd. saldo banca nonostante la posizione presa dalla Corte (cfr. Ordinanza Tribunale di Padova 26.06.2020).