Sentenze Corte Cassazione su Aspetti Fallimentari
News
03 Maggio 2019

Sentenze Corte Cassazione su Aspetti Fallimentari

di MDA
su MDA News
share
Sono esclusi dall’assoggettamento all’azione revocatoria fallimentare ma non a quella ordinaria gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione dell’accordo ex art. 182 bis L.F.

Sono esclusi dall’assoggettamento all’azione revocatoria fallimentare ma non a quella ordinaria gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione dell’accordo ex art. 182 bis L.F.
Con la predetta pronuncia la Corte di Cassazione ha riconosciuto che l’art. 67, comma 3, lett. e), l. fall. nel prevedere l’esclusione dall’assoggettamento all’azione revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato ai sensi dell’art. 182 bis l.fall. ha riguardo alla sola azione revocatoria fallimentare e non anche a quella ordinaria che, in base a quanto stabilito dall’art. 66 della stessa legge, è disciplinata integralmente secondo le norme del codice civile. (Cass. 8 febbraio 2019, n. 3778 – cassa con rinvio, Trib. Milano, 02 marzo 2013).

È ammissibile al passivo del fallimento in rango ipotecario anche quando il bene su cui grava l’ipoteca non rientra nell’attivo fallimentare
L’ammissione al passivo fallimentare di un credito ipotecario è possibile anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia parte dell’attivo, purché, ai sensi dell’art. 93 l.fall. (nel testo introdotto dall’art. 78 d.lgs. n. 5 del 2006), la domanda di insinuazione descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione e precisi le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità, fermo restando che l’effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto rimane subordinato al recupero del bene al compendio fallimentare. (Cass. 22 febbraio 2019, n. 5341; cassa con rinvio, Trib. Reggio Emilia, 04 dicembre 2014)

La dichiarazione di fallimento ha sempre effetto dall’ora zero del giorno della sua pubblicazione
Con la predetta pronuncia la Corte di Cassazione ha rilevato che la legge fallimentare non prescrive l’annotazione sulla sentenza dichiarativa di fallimento dell’ora in cui è stata pubblicata, dovendo quindi ritenersi che la sentenza produca i propri effetti dall’ora zero del giorno della sua pubblicazione. Da tale momento il fallito è privato della amministrazione del patrimonio e della disponibilità dei propri beni e sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali tutti gli atti da lui compiuti. Sulla base di tali premesse la Suprema Corte ha ritenuto inefficace il pagamento del debito della società fallita avvenuto lo stesso giorno dell’annotazione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, a nulla rilevando la consapevolezza del solvens (Cass. 27 febbraio 2019, n. 5781).

gli autori