Con nota del 19 novembre 2019, n. 9943, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recepito l’orientamento recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità solidale del committente per debiti contributivi dell’appaltatore, ex art. 29 d.L.gs. 276/03, fornendo alcuni chiarimenti in ordine al termine entro cui è possibile proporre la relativa azione.
Invero, in particolare con le pronunce nn. 8662 del 28 marzo 2019, 13650 del 21 maggio 2019, 8662 del 4 luglio 2019 e 22110 del 4 settembre 2019, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui termine decadenziale di due anni decorrente dalla cessazione dell’appalto, previsto dall’art. 29, c. 2, D.Lgs. 276/03 per far valere la responsabilità solidale del committente, opera esclusivamente per l’azione esperita dal lavoratore per il recupero dei crediti retributivi e non è invece applicabile all’azione promossa dagli Enti previdenziali per il recupero della contribuzione non versata dall’appaltatore, attesa la necessità di evitare, in conformità alla stessa ratio della norma, che la protezione assicurativa del lavoratore venga meno a causa dell’eventuale ritardo o dell’inerzia dell’Ente previdenziale.
L’azione dell’Inps resta pertanto soggetta esclusivamente al termine di prescrizione di cui all’art. 3, c. 9, L. n. 335/95 (I.N.L., Nota n. 9943 del 19 novembre 2019).