Con Sentenza n. 444 del 10 gennaio 2019, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ricostruita l’evoluzione normativa della disciplina di cui all’art. 29 D.Lgs. 276/03, ha chiarito che la responsabilità accessoria del committente, prevista dalla norma citata, va considerata alla stregua di un’obbligazione solidale in senso stretto: non si tratta, quindi, di una responsabilità sussidiaria, attesa la volontà del legislatore di evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra la titolarità del rapporto e l’utilizzazione della prestazione comportino danni ai lavoratori. Alla luce di quanto statuito dalla Corte, considerato che l’attuale formulazione normativa dell’art. 29 D.Lgs. 276/03, dopo le modifiche introdotte con il D.L. 25/2017, non prevede più il beneficium excussionis, è irrilevante il litisconsorzio fra committente, appaltatori ed eventuali subappaltatori ed è possibile, salvo diversa previsione negoziale, che il lavoratore/debitore scelga di rivolgersi esclusivamente al committente per il pagamento di quanto non percepito nel periodo di impiego nell’attività appaltata. Si rammenta, sul punto, la risposta ad interpello n. 5 del 13 settembre 2018, con cui il Ministero del Lavoro ha evidenziato che, a seguito della modifica dell’art. 29, c. 2 del D.lgs. 276/03, non è più prevista la derogabilità del regime di solidarietà da parte della contrattazione collettiva, con effetto anche per i contratti di appalto stipulati dopo l’entrata in vigore del D.L. 25/2017, ancorché nel contesto della “vecchia” disciplina collettiva (Cass., Sez. Lavoro, 10 gennaio 2019, n. 444).
Solidarietà negli appalti: il committente può essere chiamato a pagare per tutti