Il Giudice Monocratico del Tribunale Ordinario di Venezia, il 31 dicembre 2017, ha emesso le motivazioni per le quali due dirigenti di un noto Gruppo Terminalista portuale sono stati assolti per insussistenza del fatto in relazione al reato di gestione illecita di rifiuti non pericolosi. L’accusa verteva sullo stoccaggio, oltre il termine previsto, di container contenenti scaglie di laminazione, rifiuti da avviare al recupero all’estero. In questa decisione, è stata riconosciuta per la prima volta in Italia l’assenza di responsabilità dell’impresa terminalista riguardo al contenuto dei container. Diversamente dallo spedizioniere, l’impresa terminalista non ha, né deve avere, conoscenza del contenuto dei container, essendo solamente responsabile della custodia temporanea dei contenitori, non del loro contenuto. Ciò esclude ogni addebito ai dirigenti dell’impresa terminalista in merito alla presenza prolungata di container contenenti rifiuti nell’area doganale, poiché non hanno assunto né potuto assumere la qualificazione giuridica di produttori, detentori o intermediari dei rifiuti, requisiti necessari secondo il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) per qualsiasi addebito relativo alla gestione, allo smaltimento o al recupero dei rifiuti (Tribunale Ordinario di Venezia, 31 dicembre, n. [numero della sentenza]).
Stoccaggio di rifiuti non pericolosi: ecco perchè l'impresa terminalista non risponde del reato di gestione illecita di rifiuti.