I soci di una società cancellata rispondono dei debiti della stessa nella misura di quanto hanno riscosso in sede di distribuzione dell’attivo; distribuzione che dovrà essere provata dal creditore
In forza del disposto dell’art. 2495 co. 2 c.c., successivamente alla cancellazione di una società dal registro delle imprese ed alla sua estinzione, si verifica un fenomeno successorio in forza del quale i soci potrebbero essere chiamati a rispondere dei debiti non onorati dalla società nei confronti del creditore sociale ogniqualvolta quest’ultimo sia in grado di offrire la prova dell’avvenuta riscossione di importi da parte dei soci in sede di distribuzione dell’attivo della società.
Il creditore sociale, pertanto, potrà agire nei confronti dei soci dimostrandone la legittimazione passiva sulla base del bilancio finale di liquidazione (Cass. civ., 6 dicembre 2019, n. 31933).