Secondo l’ordinanza n. 34113/2019 della Cassazione civile, il trattamento delle informazioni personali effettuato nell’ambito dell’attività di recupero crediti è lecito purché avvenga nel rispetto del criterio di minimizzazione nell’uso dei dati personali, dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati.
Pertanto, in pendenza di un procedimento di espropriazione forzata, il creditore procedente può comunicare ad un soggetto terzo (estraneo al giudizio e potenziale cessionario del credito) informazioni riguardanti il debitore persona fisica (ancorché qualificabili come “dati sensibili”) solamente nel caso in cui dette informazioni siano funzionali alla cessione del credito (ad esempio: situazione debitoria e ubicazione dell’immobile di proprietà del soggetto), in ottemperanza al disposto dell’art. 5, lett. c), del Reg. UE n. 679/2016 (Cass. civ, Sez. I, 19 dicembre 2019, n. 34113).