Industrial design e diritto d’autore: a quali condizioni un prodotto di fabbricazione seriale e destinato al mercato può ottenere tutela esclusiva nei confronti dei concorrenti
Le opere del c.d. industrial design – ovvero quelle destinate ad una produzione seriale già nella fase progettuale – possono ottenere tutela ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore (L. n. 633/1941) “sempre che presentino di per sé, da un lato carattere creativo, da riconoscersi alle forme che costituiscono una personale rappresentazione dell’autore, dall’altro carattere artistico, che si risolve in una originalità più spiccata di quella delle forme simili presenti sul mercato, con una prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica dell’opera”
La giurisprudenza più avvertita conferma dunque che anche gli articoli di produzione industriale possono essere tutelati a condizione che presentino i seguenti requisiti: (i) carattere creativo (le forme devono essere frutto di una personale rappresentazione dell’autore); (ii) valore artistico (l’opera deve possedere una originalità più spiccata di quelle con forme simili presenti sul mercato); (iii) prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica (e, dunque, scindibilità astratta del valore artistico dallo stesso “carattere industriale e seriale” del prodotto).
La sussistenza dei predetti requisiti va accertata – caso per caso – dal Giudice di merito, alla stregua di alcuni parametri oggettivi di riferimento quali (a) il riconoscimento collettivo, soprattutto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali (esposizione in mostre e musei, pubblicazione in riviste specializzate non a carattere commerciale, partecipazione a manifestazioni artistiche, attribuzione di premi, comparizione in articoli di critici del settore), la (b) commercializzazione dell’opera anche nel mercato artistico e la sua derivazione dall’attività creativa (c) di un designer o artista riconosciuto. (Tribunale di Torino – Sez. prima, 31.01.2019 n. 482).