Ai fini dell’accertamento del valore artistico di un oggetto di industrial design, ai sensi dell’art. 2 n. 10 della l. 633/1941, l’apprezzamento estetico – consolidatosi ad esempio in riconoscimento diffuso da parte della critica, di istituzioni culturali e anche di musei – può sicuramente prevalere sull’importanza della funzionalità dell’oggetto. Pertanto, il valore artistico dell’opera non può ritenersi escluso dalla riproducibilità seriale e dal suo carattere industriale.
Inoltre, nel giudizio di contraffazione relativo ad un’opera dell’industrial design, sussisteranno i presupposti per confermare l’avvenuta contraffazione ogniqualvolta l’oggetto in questione, di fatto, riproduca le caratteristiche salienti di quello originale, anche qualora il secondo non richiami alla mente con immediatezza il primo. (Tribunale di Milano – Sez. Imprese 23 aprile 2018 n. 4595).
Opere di industrial design: il requisito del “valore artistico” e i criteri per determinarne la contraffazione