Videosorveglianza: Autorizzazione Sindacale Obbligatoria
News
01 Gennaio 2019

Videosorveglianza: Autorizzazione Sindacale Obbligatoria

di MDA
su MDA News
share
Costituisce reato l’installazione di sistemi di videosorveglianza non autorizzata dalle RSU o dalla sede competente per territorio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche se c’è il consenso dei lavoratori

Con sentenza n. 38882 depositata il 24 agosto 2018 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al tema dell’installazione di sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro che intende dotarsi di un qualsivoglia impianto audiovisivo – seppur finalizzato esclusivamente ad esigenze di carattere organizzativo o produttivo, ma potenzialmente in grado di sorvegliare l’attività dei lavoratori – deve preventivamente ottenere il formale assenso delle rappresentanze sindacali dei lavoratori oppure, in mancanza di rappresentanze sindacali a livello aziendale, l’autorizzazione della sede competente per territorio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (art. 4 L. n. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori). In difetto di tale assenso o autorizzazione, l’installazione dei sistemi di videosorveglianza è da ritenersi illegittima e penalmente sanzionabile, come disposto dall’art. 38 dello Statuto dei Lavoratori. La Corte, discostandosi dal precedente diverso orientamento di altra Sezione, ha chiarito che tale disciplina ha carattere inderogabile e che, pertanto, il previo consenso di tutti i dipendenti non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione di quanto prescritto dalla norma citata.

 

Tale previsione trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di tutelare il lavoratore, parte debole del rapporto di lavoro, di fronte alla capacità di soggezione dell’imprenditore, il quale potrebbe agevolmente aggirare la normativa facendo firmare ai dipendenti, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione di accettazione dell’utilizzo di qualsivoglia tecnologia di controllo. Nella sentenza in esame, oltre ad escludere il valore scriminante dell’assenso dei dipendenti, la Corte ha inoltre ribadito che per la consumazione del reato è sufficiente la mera installazione delle telecamere di videosorveglianza in violazione della normativa, non essendo invece necessario il loro concreto utilizzo. (Corte di Cassazione, 24 agosto 2018, n. 38882).

gli autori